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Lo Statuto

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Statuto, per esteso

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPI

 ART. 1) Costituzione - Denominazione – Sede

E’ costituita, con durata illimitata, l'Associazione Nazionale, denominata:

 

"Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Gas-Elettricità-Acqua" o

in forma abbreviata “ANISGEA”

 

L’Associazione, con sede legale in Piacenza, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

 Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località del territorio nazionale ed Europeo”.

 

ART. 2) Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo:

a)      rappresentare le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali nonché nei confronti del mondo produttivo in genere;

b)      promuovere lo sviluppo delle Imprese di servizi che prestano la propria attività prevalentemente nell’ambito dei servizi a rete comprendendo questi, in via esemplificativa e non esaustiva : il trasporto, la distribuzione e la vendita di gas, elettricità, calore e la gestione del ciclo idropotabile;

c)      mantenere e sviluppare i rapporti di armonia e collaborazione con persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche sia private, che operano nell’ambito di cui al precedente capoverso;

d)      promuovere e favorire iniziative di accordi tra le Imprese Associate;

e)      raccogliere e diffondere notizie ed informazioni nel campo imprenditoriale, tecnico ed economico per coordinare l'attività delle imprese Associate;

f)      affermare l'esistenza della categoria imprenditoriale all’interno del mercato del lavoro e promuovere per essa la formazione di uno specifico contratto collettivo di lavoro;

g)      favorire lo sviluppo di funzioni, iniziative ed attività in aderenza ed in armonia con le normative,  le più aggiornate tecnologie  e la sicurezza degli impianti.

 

TITOLO II

I SOCI

ART. 3) Soci

Possono aderire ad ANISGEA - Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Gas-Elettricità-Acqua - 

 come soci effettivi:

a)      le imprese, con sede sul territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;

b)      le imprese, sempre con sede legale sul territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura complessiva non superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;

c)      i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che  presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

 

ART. 4)   Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

In caso di pronuncia negativa dello stesso, l’impresa può ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

 

L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno dell’anno solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di:

-   un contributo di iscrizione;

- un contributo ordinario annuale riferito a ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, ed eventuali contributi speciali  approvati ogni  anno dall’Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà stabilire misure contributive diverse per le imprese associate e aggregate.

Le modalità di riscossione dei contributi sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Piacenza nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata A.R. entro il 30 settembre.

 

ART. 5) Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

 

ART. 6) Doveri dei soci

L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

·        partecipare attivamente alla vita associativa;

·        applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;

·        non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;

·        fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

·        versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali / di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

 

ART. 7)   Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

·        sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;

·        censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

·        sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

·        decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;

·        decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;

·        sospensione dell'elettorato attivo;

·        espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

ART. 8)  Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

a)      per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4;

b)      per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

c)      per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d)      per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a)      nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b)      nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo  automaticamente rinnovatosi per 2 anni;

c)      nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 4.

 

 

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART.  9) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Vice Presidenti;

e) i Probiviri;

f) i Revisori dei Conti.

 

ART. 10)  Assemblea: attribuzioni

Spetta all’Assemblea:

a)       eleggere il Presidente;

b)      eleggere il Consiglio Direttivo;

c)       eleggere i Revisori contabili;

d)      eleggere i Probiviri;

e)       approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;

f)        determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

g)       approvare il bilancio consuntivo;

h)    approvare i contributi;

i)     modificare il presente statuto;

l)     sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;

m)   deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

 

ART. 11)  Assemblea: composizione

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

L’intervento in Assemblea è ammesso anche attraverso delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di un impresa associata, oltre beninteso alle proprie.

In Assemblea a ciascuna impresa associata, semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, è attribuito un solo voto.

 

 

ART. 12) Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

a)       in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;

b)      in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta  da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto degli associati, oppure ne facciano richiesta i Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni loro affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongono della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea: l'elezione delle cariche sociali avviene sempre per scrutinio palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario una persona designata dall’Assemblea.

 

 

ART. 13) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undi­ci componenti, ivi inclusi il Presidente ed i Vice Presidenti, scelti fra i titolari o i rappresentanti delle imprese aderenti, nonché gli ex Presidenti dei cessati direttivi.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre annualità e sono rieleggibili.

Nel caso venga a mancare uno o più componenti durante il triennio in carica essi verranno sostituiti, i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 14) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, di massima una volta al bimestre o quando ne faccia richiesta scritta almeno due quinti dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione o, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data stabilita.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

 

 

ART. 15) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente vicario.

Ad esse partecipano anche i Revisori dei Conti, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, senza tener conto delle astensioni. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Della riunione è redatto apposito verbale firmato dal  Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e dal Segretario della riunione.

 

 

ART. 16) Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo stabilisce, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, l'azione dell'Associazione e adotta le iniziative idonee per il raggiungimento degli scopi statutari.

In particolare spettano al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

a) eleggere i Vice Presidenti;

b) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;

c) deliberare sulle domande di adesione presentate dalle imprese, nonchè sulle cessazioni;

d) designare le rappresentanze negli organismi per le quali l'Associazione ha titolo;

e) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano le imprese aderenti;

f) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario e, in caso di urgenza, approvare il bilancio preventivo, salvo ratifica da parte dell’Assemblea.

g) deliberare in merito ai poteri di firma sui conti dell'Associazione; rilasciare procure o deleghe per singoli atti concernenti l'attività sociale;

h) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;

i) istituire o sopprimere uffici o delegazioni;

l) nominare il segretario dell'Associazione determinandone i compiti, i poteri e il trattamento economico;

m) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre convenire forme di collegamento con Organizzazioni appartenenti al sistema confindustriale rappresentanti interessi rivolti ai problemi della categoria. A tal fine, ed a condizioni di reciprocità, potrà essere invitato a partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo un rappresentante, senza diritto di voto, di ciascuna di tali organizzazioni.

 

ART. 17) Il Presidente

Il Presidente dell' Associazione è eletto da1l'Assemb1ea, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade in occasione dell’Assemblea del terzo anno, può essere rieletto per un secondo triennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente se trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del1'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Provvede all'esecuzione delle de1ibere de1l'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione; esercita il controllo sull' amministrazione ordinaria, vigila su1l'andamento degli uffici e dei servizi.

Egli può delegare al Vice Presidente o a componenti del Consiglio Direttivo, in collegio o singolarmente, alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo statuto.

In caso  di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea nella quale sarebbe  scaduto il suo predecessore.

 

ART. 18) Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di due.

Il Consiglio Direttivo nomina i Vice Presidenti e conferisce le relative deleghe inclusa la qualificazione di Vice Presidente Vicario.

Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di due mandati oltre a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un triennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su  proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

 

ART. 19) Probiviri

L’Assemblea di ogni triennio elegge tre Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta  ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

I Probiviri stabiliscono, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

I Probiviri giudicano secondo equità e le loro decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data di proposizione della relativa istanza; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso i Probiviri comunicano ai Probiviri confederali la controversia a loro demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

 

ART. 20) Revisori dei Conti

L’Assemblea elegge i Revisori contabili effettivi in numero da un minimo di uno ad un massimo di tre, nonché eventualmente due supplenti.

Almeno un revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.

I revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell' Associazione, redigono la relazione sul conto consuntivo annuale per l'Assemblea.

I revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La carica può essere attribuita anche ad esperti non appartenenti ad imprese associate.

Qualora venga a mancare un Revisore effettivo, il revisore supplente subentra a quello effettivo.

 

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI  INTERNE

ART. 21)  - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

 La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 23 e 24 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi spese per attività inerenti alle funzioni ricoperte nell’associazione e salvo diverse disposizioni previste dal Consiglio Direttivo.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

 

TITOLO V

FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 22)  Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a)   dalle quote di ammissione e dai contributi;

b)   dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c)   dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d)   dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 

ART. 23) Bilancio preventivo e Conto consuntivo

Ogni anno devono essere compilati il bilancio preventivo ed i1 conto consuntivo al 31 dicembre da sottoporre, entro il mese di aprile, all'Assemblea Ordinaria unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

Tali documenti dovranno essere posti a disposizione dei soci per consultazione, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

 

TITOLO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 24) Modifiche statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea  con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

 

ART. 25) Scioglimento dell' Associazione.

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti di almeno tre quarti  della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea  per deliberare in proposito.

Tale Assemblea  da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno i due terzi della totalità dei voti ai sensi dell’art. 12.

L'Assemblea nomina uno o più  liquidatori , ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

La elezione dei liquidatori avviene a scrutinio palese.

 

ART. 26) Rinvio al Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

 

ART. 27) Disposizione transitoria.

Sino a quando non sarà stato stipulato il CCNL della categoria, le aziende socie continueranno ad applicare nei confronti del personale dipendente i contratti di lavoro in atto.

Al momento dell’entrata in vigore del CCNL per la categoria, l’Associazione curerà le idonee forme di assistenza e le modalità affinché anche attraverso eventuali soluzioni temporali le aziende associate diano applicazione al suddetto contratto col1ettivo di settore.

Il Consiglio Direttivo curerà inoltre nella fase transitoria in attesa di quanto previsto dai commi precedenti l' individuazione di un CCNL di riferimento da applicarsi da parte delle imprese di nuova costituzione o che divengano operative in tale fase.